Commissione Elettorale

DEFINIZIONE

L'Assemblea dei Soci nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti, scelti fra i Soci che hanno manifestato la volontà di rivestire tale incarico. Non è ammesso il voto per delega per la nomina dei membri della Commissione Elettorale.
Non possono far parte della Commissione Elettorale i Soci che intendono candidarsi per una delle cariche sociali della Cassa. Pertanto, i membri della Commissione Elettorale, non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura alle cariche sociali della Cassa. Qualora uno dei membri effettivi della Commissione Elettorale fosse impossibilitato a ricoprire l'incarico, è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che provvederà, nella prima riunione utile, alla sua sostituzione con il membro supplente in possesso del requisito della maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa o, a parità di anzianità di iscrizione, in possesso del requisito della maggiore anzianità anagrafica. Se l’assenza o l’impedimento sopraggiungono dopo l’accettazione della carica a componente della Commissione Elettorale, i dimissionari non possono presentare la candidatura ad alcuna delle cariche sociali della Cassa. Se, per qualsiasi motivo, la Commissione Elettorale fosse impossibilitata ad operare a causa di uno dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con propria delibera, pronuncia l’avvenuta decadenza del componente o dei componenti inadempienti. In questo caso si procederà alla loro sostituzione. Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento da parte della Commissione Elettorale comporta la decadenza della stessa su delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
Nel caso in cui il numero dei componenti della Commissione Elettorale fosse inferiore a tre, allo scopo di garantire il prosieguo dell’iter elettorale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione ad horas dell’Assemblea dei Soci, che può procedere alla nomina dei nuovi membri della Commissione Elettorale oppure delegare lo stesso Consiglio di Amministrazione all’espletamento delle attività previste dall’iter elettorale, sotto la vigilanza dell’organo di controllo della Cassa.
La Commissione Elettorale cessa la sua operatività con la proclamazione dei risultati definitivi e si scioglie all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

 
FUNZIONI
Rientrano tra le funzioni della Commissione Elettorale: l’organizzazione e la corretta esecuzione dell’iter elettorale, la fissazione dei termini per la presentazione delle domande dei candidati, la modalità di compilazione delle stesse, la predisposizione e la diffusione di eventuali avvisi, la verifica dei requisiti richiesti per la candidatura ad una delle cariche sociali della Cassa. Spetta, inoltre, alla Commissione Elettorale dirimere tutte le controversie che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali, nonché ufficializzare i risultati al termine delle operazioni di voto in Assemblea.
La Commissione Elettorale, che si riunisce presso la sede legale della Cassa, compie tutti gli atti preliminari all’organizzazione dell’iter elettorale, coordina, verifica e controlla le operazioni di voto, e adotta ogni provvedimento necessario al buon esito delle votazioni. I membri della Commissione Elettorale hanno l’obbligo di assumere, nell’adempimento delle loro funzioni, un comportamento diligente e trasparente, a tutela della regolarità dell’intero iter elettorale.
Al fine di velocizzare le comunicazioni e contenere i costi del rinnovo delle cariche sociali della Cassa, la Commissione Elettorale comunica con gli aspiranti candidati esclusivamente mediante un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC), che le sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’insediamento. Spetta alla Commissione Elettorale dirimere le eventuali controversie sorte tra i candidati e la Cassa sull’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del Regolamento elettorale. Il giudizio della Commissione Elettorale è inappellabile e non può essere oggetto di ricorso.
 
INSEDIAMENTO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina della Commissione Elettorale, alla convocazione della prima riunione della stessa. In tale riunione, la Commissione provvede ad eleggere fra i propri membri il Presidente ed il Segretario ed a formalizzare l’accettazione delle cariche da parte di tutti i componenti. La convocazione delle riunioni successive alla prima è demandata al Presidente della Commissione Elettorale, cui spetta il compito di coordinare le attività della stessa nel rispetto di quanto sancito dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento. Il Segretario della Commissione Elettorale provvede alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro conservazione fino al termine dell’iter elettorale. Successivamente tali documenti dovranno essere custoditi agli atti della Cassa. Spetta al Segretario della Commissione Elettorale, di concerto con il Presidente della stessa, provvedere all’invio di tutte le comunicazioni a mezzo PEC ed alla gestione della corrispondenza in arrivo.
 
CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI
La Commissione Elettorale, entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Cassa, predispone l’avviso per il rinnovo delle cariche sociali che sarà tempestivamente divulgato tra i Soci. Tale avviso dovrà contenere, tra l’altro, le cariche oggetto di elezioni, il numero delle persone da eleggere, il termine e le modalità di presentazione delle candidature ed i requisiti richiesti per partecipare alle elezioni.